Statuto

Repertorio 48269 – Raccolta 26918

ATTO COSTITUTIVO

della Associazione di Promozione Sociale denominata “SICUREZZA, GIUSTIZIA E LEGALITÀ – OSSERVATORIO PER L’EUROPA” con sede a Roma.

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile (8 aprile 2014) a Roma, nel mio studio.

Innanzi a me GIOVANNI UNGARI TRASATTI Notaio in Roma con studio in Viale Liegi 16 iscritto nel Collegio Notarile di Roma ricompreso nell’ambito territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Roma, intervengono al presente atto:

  • ALESSI MICHELE nato a Taurianova il giorno 24 aprile 1958
  • COPPOLA FULVIO nato a Cava dè Tirreni il giorno 26 agosto 1953
  • TRANZILLO GIUSEPPE nato a Roma il giorno 18 febbraio 1968

Detti comparenti, ben noti tra loro come dichiarano, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

1) E’ costituita tra gli intervenuti e successivi aderenti, una Associazione di Promozione Sociale a tempo indeterminato denominata “SICUREZZA, GIUSTIZIA E LEGALITÀ – OSSERVATORIO PER L’EUROPA”.

2) L’Associazione ha sede a Roma in Via Carmelo Maestrini n.446.

3) L’Associazione non ha fini di lucro ed ha gli scopi specificati nello Statuto di cui infra.

4) Gli intervenuti convengono che per il primo triennio l’Associazione sarà retta da un Consiglio Direttivo come appresso indicato.

5) Gli intervenuti convengono che l ‘Associazione sia disciplinata dallo Statuto che, predisposto sull’accordo contraenti, qui di seguito si riporta.

“Statuto dell’Associazione Di Promozione Sociale “SICUREZZA, GIUSTIZIA E LEGALITÀ – OSSERVATORIO PER L’EUROPA” con sede a Roma.

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E’ costituita ai sensi della Legge 7 2000 n.383 l’Associazione di Promozione Sociale “SICUREZZA, GIUSTIZIA E LEGALITÀ – OSSERVATORIO PER L’EUROPA”

L’Associazione è contraddistinta dal logo rettangolare raffigurante dodici stelle di colore giallo, disposte recante all’interno una bilancia di colore grigio tura, in alto, “Sicurezza, Giustizia e Legalità” “Osservatorio per l’Europa”; il tutto su formità alla sua rappresentazione grafica riprodotta nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida principi di solidarietà.

L’Associazione opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2) L’Associazione ha sede a Roma in Via Carmelo Maestrini n. 446.

L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento della propria sede, ai gestori di pubblici Albi e Registri ai quali è iscritta.

FINALITÀ

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione fra gli associati, anche in forme indirette , di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono reinvestiti a favo re di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4) L’Associazione, nella salvaguardia della sua autonomia e delle partecipazione, svolgimento di sue molteplici attività come espressione di di solidarietà e pluralismo, favorirà lo attività di utilità sociale a favore dei suoi associati o di terzi, spetto della libertà senza finalità di lucro e nel pieno rie dignità degli stessi associati e ne promuoverà lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali.

A tal fine L’Associazione, che persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale, si propone di svolgere le seguenti attività primarie:

l) promuoverà attività sociali nei confronti degli associati, a tutela della tradizione Italiana, per favorire lo sviluppo economico in ogni settore produttivo commercio, dell’industria, dell’artigianato intervenendo presso strutture pubbliche territorio; dell’energia, del e dell’ambiente, e private sul

2) promuoverà e patrocinerà riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio ed ogni altra forma di attività, di approfondimento ed elaborazione culturale e scientifica per il raggiungimento dei propri fini, presso scuole ed enti pubblici e privati;

3) opererà nei settori dell’assistenza, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della tutela dei diritti civili, svolte direttamente da associazioni o enti morali e/o fondazioni, ovvero ad essi affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;

4) promuoverà iniziative per la raccolta pubblica di fondi, effettuata occasionalmente , anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

I Fondi così raccolti saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

5) produrrà e diffonderà pubblicazioni nel pieno rispetto della norma ti va sull’editori a, anche per il trami te della rete informatica con l’istituzione di un proprio sito “WEB” e l’implementazione di idonee forme tecniche di comunicazione interattiva atte al conseguimento delle finalità istitutive dell’Ente associativo;

6) promuoverà iniziative volte a favorire politiche nei settori sociali e di tutela della famiglia, con particolare riguardo al mondo delle Forze di Polizia, del lavoro, della sicurezza, della giustizia e della legalità, seguirà politiche nel settore sanitario ed tutela, promozione e valorizzazione delle artistico e storico; ed, infine, perin quello per la cose di interesse

7) opererà nel settore della ricerca scientifica, supportando iniziative poste in essere dalle Università, Enti di ricerca, ed altre Associazioni;

8) potrà svolgere inoltre attività accessorie di utilità sociale che si considerano integrati ve e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà:

  • gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  • compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità dell’Associazione;
  • dotarsi di attrezzature, impianti , macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari; stipulare accordi, contratti, convenzionizioni con altri Enti, associazioni, organizzazioni ni pubbliche o private in Italia e all’Estero.

Per grandi eventi e manifestazioni afferenti gli scopi statutari, potrà avvalersi di attività volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla norma ti va per o t tenere personal i tà di Ente morale, e potrà aderire giuridica e riconoscimento in Italia ed all’Estero a tutte le attività i donee al raggiungimento degli scopi associativi.

L’Associazione , potrà, del Consiglio Direttivo: mediante specifiche deliberazioni allestire e gestire punti di ristoro, bar, sale lettura, teatri e similari anche in occasioni di manifestazioni sportive e ricreative; raccogliere fondi, nonché esercitare in via occasionale e senza scopo di lucro, attività commerciali di autofinanziamento.

DURATA

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

ASSOCIATI

Art. 6) Possono essere associati all’Associazione tutti coloro che (senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali), condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Gli Associati si distinguono in:

  • Fondatori: essi sono coloro che hanno costituito l’Associazione;
  • Ordinari: sono coloro che si iscrivono all’Associazione e versano la prevista quota annuale;
  • Sostenitori: si definiscono tali gli Istituti, Enti , Società, persone fisiche e giuridiche che sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell’Associazione. Ad essi è attribuita dall’Organo Direttivo dell’Associazione, per le benemerenze acquisite, la qualifica di “Associati Sostenitori”;
  • Onorari: sono tutti coloro che per il loro lustro, per la loro personalità, contribuiranno a valorizzare gli scopi perseguiti dall’Associazione e a rafforzare l’immagine della stessa, nonché il rapporto associativo, contribuendo in tal modo al consolidamento e all’effettività del rapporto medesimo.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante associato. La qualità di associato implica la piena adesione ai contenuti previsti dallo Statuto dell’Associazione stessa.

Art. 8) Gli Associati hanno diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi opportune, anche per l’approvazione e le, modificazioni dello Statuto e di un eventuale regolamento;

c) godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Art. 9) Gli Associati hanno l’obbligo tuto, di rispettare le decisioni degli di osservare lo StaOrgani dell’Associazione, di corrispondere le quote associative.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Art. 10) Gli Associati partecipano alla vita dell’Associazione in modo libero e volontario.

Conseguentemente tutte le prestazioni eventualmente forni te dagli associati sono considerate prestate a titolo gratuito.

L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 11) La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione è prevista quando gli Associati non ottemperino alle disposizioni previste dal presente Statuto o dal Regolamento, oppure quando si rendano morosi.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera raccomandata A/R all’Associato.

Contro il suddetto provvedimento l’Associato interessato può presentare ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione dell’esclusione.

Il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria utile.

Art. 12) Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi, successori o comunque loro aventi causa alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote o di altro contributo versati all’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14) Gli Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;

c) il Segretario;

d) il Tesoriere;

e) il Comitato Scientifico.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 15) L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 16) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Associa regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail o lettera cartacea o pubblicazione dell’avviso sulla “home page” del sito “web” dell’ Associazione, con affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ‘ ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l ‘ Ordine del Giorno.

Art. 17) Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria o Straordinaria), con diritto di voto, tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associati ve. A ciascun Associato spetta un solo voto.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per i scritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni Associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

A) in Sede Ordinaria:

l) approvare il rendiconto economico finanziario dell’anno trascorso;

2) eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

3) eleggere i sosti tut i dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

4) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

B) In Sede Straordinaria:

a) deliberare sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell ‘ Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’Ordine del Giorno.

Art. 19) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina tra gli Associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno di tutti gli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente sia che in seconda convocazione con la maggioranza del quanta per cento) più uno degli Associati presenti in prima 50% (cine/o rappresentati su tutte le questioni poste all’Ordine del Giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati, anche se assenti , dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 20) L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta tra gli Associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costi tu i t a con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) di tutti gli Associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti e/o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio esistente occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) di tutti gli Associati.

Art. 21) Tutte le delibere Assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli Associati, sono pubblicizzati agli Associati con l’esposizione per 5 (cinque) giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea degli Associati ogni 3 (tre) anni. Esso è composto di un numero dispari di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) scelti anche tra soggetti estranei all’Associazione, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

In caso di dimissione di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi ricoperti si intendono a titolo gratuito.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti e un Segretario . Al Presidente, che ha la rappresentanza Legale dell’Associazione, potranno essere de legati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinari a e straordinaria dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

l) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea degli Associati, assumendo tutte le iniziative necessarie;

2) predisporre l o schema annuale del rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio;

3) predisporre una relazione annuale sulle attività e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;

4) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno associativo;

5) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi Associati e fissare gli importi delle quote associative;

6) deliberare sull’esclusione degli Associati;

7) deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;

8) redigere e approvare il Regolamento e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;

9) ogni funzione che lo Statuto e il regolamento non attribuiscono ad altri Organi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza semplice dei membri lo riterrà necessario e comunque almeno due volte l’anno.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da inviare per via telematica almeno due giorni prima della data della riunione. L’avviso deve contenere l’Ordine del Giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta . In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo telegramma e/o fax, e/o e-mail , almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e per alzata di mano.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare nel processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente, o in caso di suo impedimento uno dei Vice Presidenti o in subordine il Consigliere più anziano dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria entro 15 (quindici} giorni, da tenersi entro i successi vi 30 (trenta) giorni per il rinnovo degli Organi Direttivi, curando nel frattempo gli affari di ordinaria amministrazione.

IL PRESIDENTE

Art . 26) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

Art . 27) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza le gale e giudiziale dell’Associazione . Viene eletto dall’Assemblea degli Associati, insieme ai Membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione dello stesso organismo, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e, nei casi di necessità ed urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile; provvede altresì alla nomina del Tesoriere scegliendolo tra gli Associati .

Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vice Presidenti.

Nello specifico, al Presidente competono funzioni di responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari dell’Associazione; di firma degli atti dell ‘ Associazione e relativa assunzione di responsabilità verso terzi per le obbligazioni contratte dall’Associazione; di attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi Associati vi e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Il medesimo provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

TESORIERE

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili e predisponendone, di concerto con gli altri Membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari .

Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa di entrata  e di uscita, Banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, redigendo appositi verbali.

Art. 30) In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, da uno dei Vice Presidenti.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito, con le stesse modalità, da uno dei Vice Presidenti. COMITATO SCIENTIFICO ~ Art.31)

Il Comitato scientifico è organo consultivo d~- 1 • Associazione, il suo parere non è vincolante. Esso è c’ofu Posto da un numero minimo di tre fino a un massimo di cinque componenti, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra  persone italiane e straniere riconosciuto prestigio nel della storia, della ricerca particolarmente qualificate e di campo della cultura, dell’arte, scientifica interdisciplinare e in genere nei settori di interesse dell’Associazione. Il Comitato scientifico svolge attività di raccordo tra le attività dell’Associazione Organi dell’Associazione, e fornisce consulenza al Consiglio Direttivo a tutti gli e al Presidente dell’Associazione.

In particolare, il Comitato scientifico esprime, se richiesto dal Presidente, un parere consultivo, non vincolante, sui programmi e sugli obiettivi scientifici annuali prefissati dall’Associazione, nonché su ogni altra questione o iniziativa scientifica per la quale il Presidente ritenesse opportuno richiedere il preventivo parere al suddetto

Comitato scientifico .

Il Comitato scientifico, inoltre, su richiesta del Presidente elaborerà insieme a quest’ultimo, un programma sugli aspetti scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza scientifica.

Il componente del Comitato scientifico che, senza giustificato motivo,
Comitato stesso,

Direttivo.

non partecipa a tre riunioni consecutive del può essere dichiarato decaduto dal Consiglio

L’incarico può cessare per dimissioni , incompatibilità o revoca.

Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente dell’Associazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Nel caso di assenza sarà presieduta dal scientifico o impedimento membro più di questi, la riunione anziano del Comitato

Ai membri del Comitato Scientifico, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, spetta un compenso determinato con delibera del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art . 32) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle seguenti risorse economiche:

  1. beni mobili ed immobili di proprietà dell ‘ Associazione;
  2. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli Associati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il conseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
  5. fondi di riserva rappresentati dall’eccedenza di bilancio;
  6. contributi derivanti dalla organizzazione di eventi culturali e sociali
  7. eredità, donazioni e legati . L’Associazione si intesterà i beni provenienti da donazioni ed eredità e li destinerà, unitamente alle loro rendite, per il conseguimento delle finalità previste dallo Statuto
  8. contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali
  9. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  10. erogazioni liberali attraverso lo svolgimento degli Associati e di terzi, anche di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, ausiliaria e sussidiaria e comunque mento degli obiettivi istituzionali svolta sempre in maniera finalizzata al raggiungimento altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazionismo di Promozione Sociale.

Art. 33) L’Associazione conserverà, almeno per tre anni, la documentazione relativa alle risorse economiche che dovrà contenere l’indicazione dei soggetti eroganti di cui al comma l lettere g), c), h), i) e m) dell’art. 32) del presente Statuto, nonché la documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alla detrazione di imposta e alle donazioni dal reddito imponibile di cui art. 22) della legge 383/2000.

Art . 34) All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve o capitale

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi e gli utili di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

È altresì fatto divieto all’Associazione:

l) di cedere beni o di prestare servizi agli Associati, agli Amministratori o agli Organi di controllo contabile

2) di acquistare beni o servizi per corrispettivi che siano superiori al loro valore di mercato

3) di corrispondere a componenti degli Organi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui, salvo quanto deliberato dall’Organo Direttivo preposto.

Art. 35) L’esercizio finanziario va dall’uno gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e dell’Assemblea dell’esercizio. finanziario da degli Associati sottoporre all’approvazione entro sei mesi dalla chiusura

Il rendiconto economico finanziario, oltre rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con di  stinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione de l rendiconto economico o finanziario annuale, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi (ben inteso nel rispetto di tutta la norma ti va vigente tempo per tempo) , eseguita in concomitanza di celebrazioni , ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, il Tesoriere redige entro sei mesi dalla chiusura dell’ esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 36) Lo scioglimento dall’Assemblea degli Associati dell’Associazione è deliberato in sede Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i Liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo istituito dalla Legge n. 383/2000 e denominato “Osservatorio Regionale dell’Associazionismo” .

NORME FINALI

Art. 37) l . Gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Essi arbitrale si impegnano, definitivo la altresì, a rimettere ad un giudizio risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad Arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di Procedura Ci vile , che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia.

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

Per il primo triennio sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo tutti i comparenti sopra generalizzati.

Sono inoltre nominati:

  • Presidente del Consiglio Direttivo, il suddetto comparente MICHELE ALESSI;
  • Vice Presidente del ,. Consiglio Direttivo, il detto comparente FULVIO COPPOLA;
  • Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il detto comparente GIUSEPPE TRANZILLO.
  • Ciascuno dei comparenti dichiara di accettare la rispettiva carica e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

Le spese del presente atto e quelle per i tributi e le formalità inerenti sono a carico dell’Associazione che le rimborserà a quegli Associati che le avranno anticipate.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici a sensi di legge sotto la mia direzione e in parte a mano da me Notaio, viene da me letto compreso l’allegato ai comparenti che, da me interpellati, lo confermano, approvano e sottoscrivono essendo le ore diciotto.

F . TI: ALESSI MICHELE FULVIO COPPOLA GIUSEPPE TRANZILLO GIOVANNI UNGARI TRASATTI Notaio

Statuto dell'Associazione
Titolo: Statuto dell'Associazione
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